General Average

Clausola del trasporto marittimo che può essere invocate dall’armatore in caso di avaria della nave o perdita di parte del carico. Quando l’armatore la invoca, i costi dell’incidente (perdita di parte del carico o danni alla nave) vengono ripartiti pro quota su tutte le merci arrivate a destinazione, come se tutti fossero soci dell’armatore stesso. È una condizione che origina dalla navigazione a vela, quando la nave in difficoltà doveva gettare una parte del carico. Si raccomanda di includere questa evenienza nell’assicurazione per evitare soprese.